Tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it è necessario depositare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista dall’art.6 della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33 e s.m.i. dal D.d.u.o. 28 novembre 2018 n.17589 e dall’ allegato E della D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001
Il titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo a richiederlo, il richiedente il titolo abilitativo ed il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori possono conferire una procura speciale al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente
Per la realizzazione degli interventi di sopraelevazione è necessario presentare, sempre tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it, Istanza di certificazione alla sopraelevazione, corredata dalla documentazione di cui all’allegato E della D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001 e dalla attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico a firma del progettista strutturale da redigere utilizzando il modulo 8 Regionale.
Una volta rilasciata l’ ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO la pratica presente sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it viene chiusa con esito positivo e non è più possibile integrarla; la documentazione presentata a corredo della Comunicazione di deposito sismico deve essere quindi completa. Sono ammesse le varianti ai sensi di legge, presentate con pratiche apposite.
Tutte le pratiche successive alla Comunicazione di deposito sismico quali ad esempio: varianti, Relazioni a strutture ultimate, Collaudo statico o Dichiarazione di Regolare Esecuzione devono essere trasmesse tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it mediante compilazione della pratica apposita. Queste pratiche devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti in materia (es. D.M. 17.01.20218 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e s.m.i., D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33, D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001)
E’ possibile presentare una Comunicazione di deposito sismico con valore anche ai sensi dell'art.65 del DPR 380/2001 (denuncia strutturale). In tale caso l’impresa costruttrice deve firmare l’ istanza e gli allegati di competenza ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (elaborati strutturali).