Denuncia Opere in Cemento Armato
Denuncia dei lavori di realizzazione di cui all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., relative varianti, Relazioni a strutture ultimate, Collaudo st
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Al costruttore per quanto concerne la denuncia dei lavori di realizzazione, al Direttore dei lavori per la presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o della Dichiarazione di Regolare Esecuzione ed al Collaudatore Statico per le dichiarazioni in sede di accettazione incarico e per la Redazione del Collaudo Statico
Come fare
Il Costruttore, tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it deve depositare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. unitamente l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredata da certificazione attestante di essere un ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera e di non essere collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, dal Costruttore, tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it con gli allegati previsti dall'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
E’ possibile presentare la Denuncia dei lavori di realizzazione ai sensi dell'art.65 del DPR 380/2001 unitamente alla Comunicazione di deposito sismico. In tale caso l’impresa costruttrice deve firmare l’ istanza e gli allegati di competenza ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (elaborati strutturali).
Il Costruttore può conferire una procura speciale al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Per gli interventi di riparazione, per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, e per gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. In questo caso il Direttore dei Lavori non redige la Relazione a strutture Ultimate ma la Dichiarazione di Regolare Esecuzione deve essere completa degli allegati obbligatori previsti per la Relazione a strutture Ultimate (certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione, l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme)
Tutte le pratiche successive alla Comunicazione di deposito sismico quali ad esempio: varianti, Relazioni a strutture ultimate, Collaudo statico o Dichiarazione di Regolare Esecuzione devono essere trasmesse tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it mediante compilazione della pratica apposita. Queste pratiche devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti in materia (es. D.M. 17.01.20218 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e s.m.i., D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33, D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001)
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. allegando: i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione, l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la Relazione, unitamente all’allegata documentazione.
Ricevuta la comunicazione di completamento della struttura, il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo e redigere, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che deve essere trasmesso tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it.
Una volta rilasciata l’ ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO la pratica presente sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it viene chiusa con esito positivo e non è più possibile integrarla; la documentazione presentata a corredo della Denuncia dei lavori di realizzazione deve essere quindi completa. Sono ammesse le varianti ai sensi di legge, presentate con pratiche apposite.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, dal Costruttore, tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it con gli allegati previsti dall'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
E’ possibile presentare la Denuncia dei lavori di realizzazione ai sensi dell'art.65 del DPR 380/2001 unitamente alla Comunicazione di deposito sismico. In tale caso l’impresa costruttrice deve firmare l’ istanza e gli allegati di competenza ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (elaborati strutturali).
Il Costruttore può conferire una procura speciale al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Per gli interventi di riparazione, per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, e per gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. In questo caso il Direttore dei Lavori non redige la Relazione a strutture Ultimate ma la Dichiarazione di Regolare Esecuzione deve essere completa degli allegati obbligatori previsti per la Relazione a strutture Ultimate (certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione, l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme)
Tutte le pratiche successive alla Comunicazione di deposito sismico quali ad esempio: varianti, Relazioni a strutture ultimate, Collaudo statico o Dichiarazione di Regolare Esecuzione devono essere trasmesse tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it mediante compilazione della pratica apposita. Queste pratiche devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti in materia (es. D.M. 17.01.20218 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e s.m.i., D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33, D.G.R. 30.03.2016 n. X/5001)
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. allegando: i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione, l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la Relazione, unitamente all’allegata documentazione.
Ricevuta la comunicazione di completamento della struttura, il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo e redigere, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che deve essere trasmesso tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it.
Una volta rilasciata l’ ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO la pratica presente sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it viene chiusa con esito positivo e non è più possibile integrarla; la documentazione presentata a corredo della Denuncia dei lavori di realizzazione deve essere quindi completa. Sono ammesse le varianti ai sensi di legge, presentate con pratiche apposite.
Cosa serve
Per accedere al portale https://www.impresainungiorno.gov.it è necessario registrarsi ed essere in possesso di SPID o CIE oppure CNS e firma digitale.
Tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it il Costruttore, deve depositare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. unitamente l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredata da certificazione attestante di essere un ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera e di non essere collegato in modo diretto o indiretto al costruttore. Deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla completezza degli elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture presentati a corredo del deposito sismico/ denuncia opere strutturali
Il Costruttore può conferire una procura speciale al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente
E’ possibile presentare la Denuncia dei lavori di realizzazione ai sensi dell'art.65 del DPR 380/2001 unitamente alla Comunicazione di deposito sismico. In tale caso l’impresa costruttrice deve firmare l’ istanza e gli allegati di competenza ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (elaborati strutturali)
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, dal Costruttore, tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it con gli allegati previsti dall'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it il Costruttore, deve depositare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. unitamente l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredata da certificazione attestante di essere un ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera e di non essere collegato in modo diretto o indiretto al costruttore. Deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla completezza degli elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture presentati a corredo del deposito sismico/ denuncia opere strutturali
Il Costruttore può conferire una procura speciale al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente
E’ possibile presentare la Denuncia dei lavori di realizzazione ai sensi dell'art.65 del DPR 380/2001 unitamente alla Comunicazione di deposito sismico. In tale caso l’impresa costruttrice deve firmare l’ istanza e gli allegati di competenza ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (elaborati strutturali)
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, dal Costruttore, tramite portale https://www.impresainungiorno.gov.it con gli allegati previsti dall'art 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Cosa si ottiene
Per le la Denuncia dei lavori di realizzazione, a seguito di controllo della completezza documentale di cui agli artt. 65 e 67 del DPR 380/2001 presentata tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it , l’Ufficio rilascia ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO. La ricevuta rilasciata dal portale impresainungiorno.gov.it non è l’Attestazione di Avvenuto Deposito.
Per la Relazione a strutture ultimate o Dichiarazione di Regolare Esecuzione, a seguito di controllo della presenza dei dati/documenti di cui all’ art. 65 del DPR 380/2001 l’Ufficio nella pratica presentata tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it , l’Ufficio rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione
Per la Relazione a strutture ultimate o Dichiarazione di Regolare Esecuzione, a seguito di controllo della presenza dei dati/documenti di cui all’ art. 65 del DPR 380/2001 l’Ufficio nella pratica presentata tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it , l’Ufficio rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione
Tempi e scadenze
L’Ufficio procede al controllo della completezza documentale ed al rilascio dell’Attestazione di Avvenuto deposito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. La richiesta di documenti mancanti o non conformi interrompe tale termine.
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it la Relazione a Strutture Ultimate di cui all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. L’Ufficio procede al controllo della presenza dei dati/documenti di cui all’ art. 65 del DPR 380/2001 e rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. La richiesta di documenti mancanti o non conformi interrompe tale termine.
Ricevuta la comunicazione di completamento della struttura, il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo e redigere, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che deve essere trasmesso tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it.
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it la Relazione a Strutture Ultimate di cui all’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. L’Ufficio procede al controllo della presenza dei dati/documenti di cui all’ art. 65 del DPR 380/2001 e rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. La richiesta di documenti mancanti o non conformi interrompe tale termine.
Ricevuta la comunicazione di completamento della struttura, il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo e redigere, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che deve essere trasmesso tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/06/2024 12:28:34