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Censimento e smaltimento Amianto

Segnalazioni di possibile presenza amianto, censimento e smaltimento amianto

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Al proprietario di un edificio, al gestore dell’attività, all’amministratore di condominio o all’avente titolo di un fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto
A tutti i cittadini per le segnalazioni di possibile presenza amianto

Come fare

Per il censimento dei siti con amianto
Il proprietario, l’amministratore di condominio, il rappresentante legale o l’avente titolo di un fabbricato, ha l’obbligo di trasmettere il Modulo di Autonotifica Regionale NA/1 ad ATS Milano (Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano) e per conoscenza al Comune. Il modulo NA/1 deve essere redatto sulla base delle conoscenze in possesso senza necessità né di indagini specifiche né di essere controfirmato da un professionista.
Il proprietario, il gestore dell’attività, l’amministratore di condominio, o l’avente titolo di in fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ha specifici obblighi di custodia e manutenzione.
Per le segnalazioni/esposti è necessario inviare all’ufficio protocollo (tramite mail o PEC o servizio postale o consegna a mano) la segnalazione di possibile presenza amianto sulla copertura di uno stabile fornendo indicazione della via e del numero civico.
Per la rimozione di manufatti contenenti amianto
è necessario rivolgersi ad una ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali. La ditta incaricata della rimozione di manufatti contenenti amianto deve inserire un Piano di Lavoro nell'applicativo GEMA (Gestione Manufatti in amianto) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (nell'ipotesi di lavori che non rivestono carattere d'urgenza). ATS può richiedere integrazioni, modifiche o rilasciare prescrizioni; se ATS non formula osservazioni, il lavoro può iniziare trascorsi 30 giorni dall'inserimento del piano nell'applicativo regionale GEMA. In caso di lavori con carattere d'urgenza, questa dovrà essere espressamente indicata nel piano di lavoro stesso.
In caso di sostituzione del manto di copertura contenente amianto degli edifici è necessario presentare una pratica edilizia CILA (art.6 bis DPR 380/01 e art.19 L.R. n.7/2012)


Cosa serve

Solo ed esclusivamente in caso di segnalazioni/esposti, il Comune richiederà all’avente titolo dell’immobile di fornire la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto attraverso la compilazione dell’Indice di Degrado che dovrà essere prodotta a spese del proprietario della struttura segnalata e firmato da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l’amianto, Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra)
Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto deve inserire le notifiche e i piani di lavoro nell'applicativo GEMA (Gestione Manufatti in amianto) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (nell'ipotesi di lavori che non rivestono carattere d'urgenza). ATS può richiedere integrazioni, modifiche o rilasciare prescrizioni; se ATS non formula osservazioni, il lavoro può iniziare trascorsi 30 giorni dall'inserimento del piano nell'applicativo regionale GEMA. In caso di lavori con carattere d'urgenza, questa dovrà essere espressamente indicata nel piano di lavoro stesso.
In caso di sostituzione del manto di copertura contenente amianto degli edifici è necessario presentare una pratica edilizia CILA (art.6 bis DPR 380/01 e art.19 L.R. n.7/2012)

Cosa si ottiene

In caso di segnalazioni/esposti, il Comune richiede all’avente titolo dell’immobile di fornire la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto attraverso la compilazione dell’Indice di Degrado che può dare i seguenti risultati:
1) I.D INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale;
2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni ;
3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi;
L’Ufficio terrà monitorato il rispetto delle seguenti tempistiche.

Nel caso in cui non venga trasmessa la documentazione richiesta o non vengano rispettate le tempistiche viene redatta apposita Ordinanza con la quale si intima alla proprietà/avente titolo di provvedere all’esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto presenti nell’edificio, considerando l’Indice di degrado nella forma più restrittiva (rimozione entro 12 mesi), da effettuarsi entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla notifica della stessa Ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza alla rimozione di manufatti contenenti cemento amianto, disposta con apposita ordinanza, il Comando di polizia Locale applica le sanzioni previste dal Vigente regolamento di Polizia Locale

Tempi e scadenze

Il proprietario di un edificio, il gestore di una attività, l’amministratore di condominio o l’avente titolo di un fabbricato non appena vengono a conoscenza della possibile presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio stabile devono trasmettere il Modulo di Autonotifica Regionale NA/1 ad ATS Milano (Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano) e per conoscenza al Comune.
A seguito ricezione di segnalazioni/esposti di possibile presenza amianto sulla copertura di uno stabile, l’Ufficio richiede, entro 30 giorni, all’avente titolo dell’immobile di presentare al protocollo comunale entro il termine di giorni 30 (trenta) la seguente documentazione:
- copia del Modulo di Autonotifica Regionale NA/1, trasmesso ad ATS;
- Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio SUAP, Tematiche Ambientali, Cementi Armati e Sismica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

condizioni di servizio amianto.pdf [.pdf 18,07 Kb - 10/06/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2024 14:52:47

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