Descrizione
Comune di Busto Garolfo
Città Metropolina di Milano
O R D I N A N Z A n. 74 del 21.10.2022
Prot. n. 24798
OGGETTO: Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Busto Garolfo – Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022.
LA SINDACA
Richiamato:
• L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
Preso atto che:
• Il Comune di Busto Garolfo è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 di ottobre e il 15 aprile;
Visto:
• L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
Visti:
• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
• Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
• Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
Considerato che:
• Il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
• L’impianto normativo sopra riportato rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;
Considerato che:
• Le temperature registrate nella Provincia di Milano dalle stazioni metereologi che di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.
Considerato che:
• Il Comune di Busto Garolfo è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
• Gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
Visto che:
• Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013;
Visti:
• Il regolamento UE 2022/1369;
• Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
• Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
• Il DM n. 383 del 6/10/2022;
• Lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;
O R D I N A
La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 29/10/2022.
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole dell’Infanzia e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
O R D I N A
Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Busto Garolfo www.comunebustogarolfo.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
• ricorso avanti al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
• ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 21 Ottobre 2022
LA SINDACA
Prof.ssa Susanna BIONDI
Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005.
Città Metropolina di Milano
O R D I N A N Z A n. 74 del 21.10.2022
Prot. n. 24798
OGGETTO: Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Busto Garolfo – Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022.
LA SINDACA
Richiamato:
• L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
Preso atto che:
• Il Comune di Busto Garolfo è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 di ottobre e il 15 aprile;
Visto:
• L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
Visti:
• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
• Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
• Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
Considerato che:
• Il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
• L’impianto normativo sopra riportato rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;
Considerato che:
• Le temperature registrate nella Provincia di Milano dalle stazioni metereologi che di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.
Considerato che:
• Il Comune di Busto Garolfo è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
• Gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
Visto che:
• Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013;
Visti:
• Il regolamento UE 2022/1369;
• Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
• Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
• Il DM n. 383 del 6/10/2022;
• Lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;
O R D I N A
La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 29/10/2022.
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole dell’Infanzia e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
O R D I N A
Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Busto Garolfo www.comunebustogarolfo.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
• ricorso avanti al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
• ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 21 Ottobre 2022
LA SINDACA
Prof.ssa Susanna BIONDI
Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005.
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/10/2022 10:21:51